DDL sicurezza: atti osceni in luogo pubblico
In relazione al Senato il DDL N.733
L’insostenibile pesantezza del quotidiano politico mi impedisce, se non di continuare a infliggermi il tedio di seguire quel che rimane dell’attività parlamentare, di “stare sulla cronaca”, quantomeno di darne personale resoconto su queste pagine. Non rientra tra i miei compiti – ammesso che ne abbia – né ritengo che la mia voce in capitolo possegga l’autorevolezza per distinguersi da quella di millant’altri cialtroni che popolano la Rete. I panni dell’indignato in servizio permanente effettivo non si addicono poi certo al mio indomito spirito di gaudente.
Vogliate pertanto scusarmi, se oggi non posso non fare un’eccezione alla regola che mi sono dato (e che tale rimarrà): è il puntiglio personale a costringermici.
Benché non ne scriva quasi nessuno, è infatti oggi in relazione al Senato il DDL N.733, di iniziativa governativa, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» Già presentato il 3 giugno 2008, relatori Filippo Berselli e Carlo Vizzini (1), otto dimenticabili legislature cadauno.
Non è ancora dato conoscere la forma definitiva che prenderà il disegno di legge, una volta vagliati gli emendamenti, quasi tutti peggiorativi, usciti dalle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato. Come il pregevole 5.1 (Senatori Giuseppe Valditara, Alberto Balboni) che vado a citare, per il diletto di grandi e piccini.
«Chiunque venda bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro».
Certo è che tecnicamente, al di là del risibile emendamento che inasprisce le misure anti–writers già in esso contenute, il disegno di legge è il consueto affastellato di norme fatte con il culo
, la cui perlomeno problematica applicabilità, nell’ottica del Legislatore, va però considerata un pregio: quanto meno una legge è infatti applicabile, tanto maggiore sarà l’arbitrio che essa consente.
Nulla di nuovo, si dirà. Che c’è da scandalizzarsi tanto?
Oltre alle già citate norme anti–writers, il disegno ne prevede altre sul “madamato” (all’art. 2), cui si aggiunge l’estensione da sessanta giorni a diciotto mesi del periodo in cui uno straniero può essere trattenuto in un CPTA, più una pletora di vessazioni e angherie assortite su cui non mi dilungo, in attesa che vengano meglio precisate. Cazzate, se vogliamo. È all’articolo 9 che si stabilisce però un principio che non possiamo permetterci di non rigettare in toto, visto e consideratone l’unico precedente. Del 1938.
Art. 9.
Ingresso illegale nel territorio dello Stato
Dopo l’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
Art. 12-bis. (Ingresso illegale nel territorio dello Stato)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico (2) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l’espulsione dello straniero.
Questo articolo è gravissimo, perché sancisce l’irredimibilità di un paese che – per la seconda volta in settant’anni – fa strame del diritto di cui è stato culla, per fissare nel proprio ordinamento giuridico che le persone possano essere perseguite sulla semplice base della loro provenienza. Straniera
, come recita il testo.
Penso a persone come Bobbio, Fo, Montanelli, Bocca. Pure a Scalfari. Gente che per tutta la vita si è sentita rinfacciare dai lacchè di turno di aver commesso errori, se vogliamo di gioventù, tacciare di opportunismo per aver scoperto la vera natura di quel regime solo nel momento del suo declino, per non aver mai speso una parola contro le leggi razziali, quando queste venivano introdotte. Persone che, pur ampiamente riscattatesi, hanno sempre dovuto convivere con la spada di Damocle di quelle squallide, vigliacche accuse che pure, ad arte rigirate, un fondo di verità l’avevano…
.
Pur, come sempre, lungi da me l’idea di prendermi sul serio, e a fortiori la presunzione di volermi accostare in alcun modo ai personaggi che ho appena citato, voglio lo stesso – dovesse tutto questo mai un giorno avere fine – che non mi si possa rinfacciare proprio un cazzo.
A chi, nulla di meglio avendo da fare, mi dovesse un giorno chiedere cosa stessi mai facendo, il giorno in cui nel Senato della Repubblica Italiana si discuteva della reintroduzione delle leggi razziali, potrò se non altro rispondere che ero sul mio miserrimo blog a scrivere (3) che non mi era sfuggito, e che mi faceva schifo.
Che uno straccio d’opinione ce l’avevo.
Non un granché, ne convengo: puntiglio personale, si diceva.
Note:
- Sì, proprio Carlo Vizzini, già vice di Cariglia. Gli etologi possono ancora studiarlo nel suo ambiente naturale grazie al successo del programma
Adotta un socialdemocratico
. ⇑ - Che stabiliscono le fattispecie di reato e le pene per chi l’ingresso dello straniero favorisce ⇑
- Repubblica e Corriere scrivono «Il Vaticano frena Obama». Buonanotte. ⇑